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LIBRO QUARTO

Dei Danni Dati

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Nel trattare la materia dei "danni dati", gli statutari hanno tenuto presente il principio proprio di tutte le comunità, e particolarmente di quelle a prevalente economia contadina: la proprietà è inviolabile, e qualsiasi prodotto appartiene al proprietario che lavora o fa lavorare la terra che è sua.

La pena non è assegnata, perciò, in base alla quantità dei frutti rubati, o al deterioramento del bene causato dall'azione dannosa, ma per l'atto in se stesso, commesso dal furbo che ha cercato di appropriarsi di quel che egli non aveva faticato a produrre.

Mentre gli statuti di Orte, nella stessa materia, distinguono accuratamente i frutti e applicano la pena in rapporto alla loro qualità e quantità, lo statuto di Bassanello non fa né questa distinzione né questa valutazione.

Dice al cap. 80: "se alcuna persona cogliesse fructi de arbore existenti in vigna ovvero in orto racchiuso, paghi de pena trenta "solli" (soldi) de dì, (cioè se l'atto è stato compiuto di giorno) et de nocte el doppio; se scotesse l'albero con bastone o saxo paghi pena duplicata".

La pena non prevede mai l'arresto del colpevole, ma solo il risarcimento del danno e il pagamento di una multa di danaro che varia a seconda della circostanza in cui il danno è stato arrecato: se con bestie grosse o "minute" o con bestie "fiocche" [1] se a vigna piena e a prato pieno [2], se su un terreno "guardato" da un garzone o non "racchiuso" [3], e così via.

Per tutte le pene vale sempre il principio da noi già ricordato, cbe ogni multa veniva raddoppiata se il danno fosse stato commesso dì notte.

Che fin da allora, gran parte dell'economia agricola della comunità di Bassanello poggiasse sulla produzione e sulla vendita del vino, lo dimostrano i numerosi capitoli (ben dodici) che nei libri IV e V vengono dedicati alla salvaguardia delle vigne e alla vendita del vino. Alla vigna si poteva recar danno in molteplici modi, direttamente e indirettamente. Diretti era considerati i danni "dati manualmente" (cap. 71) o con bestie grosse o minute (cap. 72) o con cani (cap. 81). Con l'espressione "manualmente" si indica, in forma eufemistica, una persona che viene sorpresa a rubare una o altri "fructi domestici" da una vigna o su un orto altrui.

La multa era piuttosto salata: 25 soldi se si era rubato di giorno, 50 se di notte o in un orto "rechiuso". All'esame del danno arrecato con bestie grosse o minute o fiocche è dedicato il lungo e circostanziato cap. 72: se il fatto era avvenuto nel periodo che va dal primo marzo a tutto il tempo della vendemmia, oltre al risarcimento del danno, la multa, per ciascuna bestia grossa e per ciascun uomo, era di 15 soldi "et de nocte il doppio"; ma se il danno era stato arrecato dopo la vendemmia fino al primo marzo o se le bestie erano state introdotte maliziosamente in vigne "racchiuse" o guardate da un garzone oppure "a campano otturato", la pena saliva a 20 soldi.

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Piazza Umberto I° - 1935 - (Collezione Privata Giuseppe Purchiaroni)

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Multe minori erano applicate per le bestie minute, purché però non fossero "fiocche": in questo caso la pena non si pagava più in soldi, ma in "libre", cinque se di giorno e dieci se di notte. Curioso il marchingegno studiato dagli statutari per impedire ai cani di accostar la bocca ai grappoli d' uva in una vigna: "qualunque persona bavera un cane", dal primo settembre "finché verrà vendemmiato", aveva l'obbligo di attaccargli al collo un uncino di legno, lungo un palmo (cap. 81).

La vigna poteva, inoltre, essere danneggiata indirettamente in molti modi: sfrondando le viti o i canneti, rubando i pali di sostegno o le canne dai canneti (cap. 87) seminando grano o biada o erbe nei solchi oppure togliendo i passoni di recinzione, rovinando o addirittura bruciando la fratta "o altri apparaticci", passando attraverso terreno seminato, dal primo gennaio fino al raccolto, con bestie grosse o minute ( cap. 94). In questi casi la multa aumentava da 2 a 40 soldi.

I danni causati in un prato vengono esaminati nel cap. 73 [4].

Il "dies a quo" cioè il giorno a cominciare dal quale il prato doveva essere salvaguardato era il primo marzo: non è leggibile, purtroppo, la parte che doveva indicare il "Dies ad quem", cioè il giorno oltre il quale la norma era sospesa, anche se dovrebbe supporsi, in parallelo con il Cap. 78, il primo novembre. Anche in questi casi la multa, oltre "la menda" cioè il risarcimento del danno, era diversa, a seconda che si trattasse di bestie grosse o minute o "fiocche" o di "porcelli". Gli altri animali minuti potevano pascolare senza pagar multa, a meno che vi fossero stati immessi "studiosamente", cioè con l'unico fine di far danno. Gli stessi criteri venivano applicati per fissare la multa per danni dati "alle biade di altri" (cap. 75) o alla canape, al lino e al miglio (cap. 77), ai lupini [5] (cap. 78) e ai legumi in genere (cap. 79).

La multa era più o meno grave a seconda che il danno fosse stato arrecato da bestie grosse o "minute" o "fiocche", e le biade si trovassero già "accollate", cioè raccolte e ammucchiate in "barconi" ("varconi").

Anche nei capitoli che contemplano il furto di canne (cap. 82) di paglia o di fieno (cap. 83), di piantoni [6] "ovvero maglioli" [7] oppure il "refare l'ara", cioè il ripassare sull'ara senza il permesso del padrone per raccogliere la paglia caduta, oppure portar via un sacco di gregne di grano e di erba "tolta da lochi de l'altri" (cap. 93), viene chiaramente riaffermato il principio della sacralità della proprietà.

La gravita di tali azioni, infatti, non è valutata tanto in rapporto al danno arrecato, quanto piuttosto al fatto stesso di aver immesso bestiame a pascolare in un casale "rinchiuso", intorno al quale vi fosse un orto o una vigna (cap. 90). Per questo, la multa era, in proporzione al danno arrecato, piuttosto salata: andava da 20 soldi, per chi raccogliesse paglia sull'ara altrui, a soldi 50 "et anche el doppio per chi ne rubasse una "soma"[8] da un pagliaro (cap. 83).

Una multa di 30 soldi era minacciata a chi rubasse frutta da alberi "domestici" (cap. 86) in una vigna o in un orto "rechiuso"; la pena era raddoppiata se il ladro avesse scosso l'albero con un bastone o con un sasso. 1 frutti appartenevano certamente al padrone del terreno in cui l'albero era piantato; ma se l'albero protendeva il ramo sulla pubblica via chiunque poteva coglieva i frutti: lo stesso diritto apparteneva al padrone di un terreno su cui il ramo si protendeva, purché però ci arrivasse non con la scala ma con le sue mani, anzi, in questo caso poteva tagliarlo anche con il roncio (cap. 85).

Anche la canna rientrava nel numero delle piante necessarie per chi coltivava una vigna: ad esse, conficcate, ad intervalli, nel terreno, diritte o a croce, lungo i filari, si appoggiavano durante la potatura i tralci migliori della vite, legati con vettoli.

L'accenno con cui gli statutari ne difendevano la cultura (cap. 82 e 87) sono di grande interesse: essi ci rivelano un modo di custodire la vigna che, in rapporto al tempo, può considerarsi all'avanguardia nei confronti di altri paesi agricoli. Infatti, là dove, come ad Orte, prevaleva la produzione agricola a carattere misto, la vite veniva di norma appoggiata ad un albero di olmo. A Bassanello, invece, sorretta da una canna conficcata nel suolo, poteva assorbire per intero le sostanze organiche di un terreno fertile, e produrre, quindi, un vino ben più robusto e gradevole.

Giustamente, perciò, gli statutari in tre capitoli ne difendono la coltura. Nel primo (cap. 82) fissano la pena di 5 soldi per coloro che "facessero fronda" che, cioè, ne togliessero le foglie; nel secondo (cap. 87) puniscono con una multa di 10 soldi coloro che le rubano dai canneti e nel terzo (cap. 88) chi le danneggiasse con bestie grosse o minute. Il cap. 91 richiama i contadini al dovere di proteggere ("chiuderli") i terreni seminati e di non recar loro danno, passandovi sopra con bestie grosse o minute, dal primo gennaio fino al raccolto. È prevista una sola eccezione nel caso in cui il terreno fosse presso una strada e questa non permettesse temporaneamente il passaggio.

Non solo i terreni seminati, ma anche gli orti che si trovavano entro e fuori le mura dovevano essere oggetto di particolare attenzione.

Il cap. 92, oltre a far obbligo di chiuderli e di lavorarli, puniva con una pena di 20 soldi chi trascurasse di farlo e, addirittura, proibiva di stendere panni sulle siepi che li circondavano e sugli "apparati", cioè sul complesso dei mezzi con cui venivano sostenuti e protetti gli ortaggi che vi si coltivavano (libro V, cap. 136).

La cultura di questo tipo di terreno, dal quale si traevano ortaggi e verdure per buona parte dell'anno, era ritenuta tanto importante per gli interessi della comunità che un apposito capitolo, il 138 del libro V, imponeva a ogni famiglia l'obbligo di "fare l'horto" e di seminarvi ogni anno almeno cento capi di aglio e cento piante di cavoli.

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Vasanello - Giardini Pubblici - (Collezione Privata Giuseppe Purchiaroni)

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In due capitoli vengono tutelati i diritti degli affittuari e quelli dei concedenti. I primi (cap. 94) potevano denunciare direttamente e farsi risarcire il danno ricevuto anche se il proprietario "non volesse"; ai proprietari (cap. 95) veniva riconosciuto il diritto di concedere in affitto i propri terreni ("dare licentia de le sue possessioni") a qualunque persona, a patto però che fosse stato a ciò autorizzato dal padrone con un contratto depositato dinanzi al Vicario e, in mancanza, con un giuramento.-

Per procedere all'inquisizione sui danni ricevuti c'erano delle norme precise da osservare. L' accusa, per essere accolta (cap.96), doveva essere presentata al Vicario entro 3 giorni dal danno ricevuto ("da poi el danno"); perché fosse creduta era sufficiente il giuramento dell'accusatore, se il danno comportava una multa di 20 soldi. Occorreva invece che il dannificato "havesse parlato" al danneggiante, se il danno comportava una pena di 30 soldi; se la pena era di 40 soldi, occorreva la conferma di un testimone. Per una multa maggiore (libro V, cap. 132) l'accusa doveva esser confermata da un numero crescente testimoni, fino a un massimo di sei, "da sei in su non siano creduti in giudizio". Non erano ammessi a testimoniare i minori di 10 anni e sulla loro età faceva fede il giuramento del padre e della madre (cap.97) Fino al concilio di Trento, che ordinò ai parroci di istituire il libro del battesimo, era questo l'unico modo per attestare la data di nascita di un figlio.

A proposito di minori, nel cap. 98 viene esaminato il caso, certamente non raro, di un ragazzo minore di 14 anni che inviasse a far danno su un fondo altrui, o direttamente ("manualmente") o con bestie, un suo compagno minore di 12 anni. Si trattava di una sconcertante e sottile forma di delinquenza minorile, appositamente studiata per sfuggire alle norme generali, nei confronti della quale gli statutari, con estrema fermezza, ordinano di applicare a "tal mandante", una multa doppia di quella fissata per le persone di maggiore età.

Nell'applicare la multa per un danno dato, su esplicita richiesta di una delle parti, il Vicario era tenuto a procedere "per inquisizione" (cap. 100), cioè a fare accurate indagini per accertare la verità del fatto e per valutare, in rapporto alla stima del danno arrecato, la multa da applicare e da far riscuotere a favore di chi l'aveva subito ("al patiente"); e se questo fosse stato negligente, cioè non ne avesse fatto richiesta, se voleva essere risarcito, era tenuto "a refare del suo ne la scindacata", cioè a rinnovare l'inchiesta a spese proprie. Se poi quel tipo di danno non era contemplato nello statuto, il Vicario aveva la facoltà di applicare la stessa pena stabilita per un danno "che li paresse simile" (cap. 101). Se, però, a giudizio del paziente, sia lui che gli ufficiali "prò tempore" avessero commesso qualche parzialità o favoritismo o negligenza, alla conclusione dell'incarico, chi si riteneva danneggiato lo poteva denunciare "della mala iustitia" ai tre sindacatori scelti dal fattore e dagli ufficiali; questi, seguendo la rigida procedura già indicata nel cap. 5 del libro I, dovevano emettere, sul comportamento da quello tenuto in tale circostanza, un giudizio definitivo.

Nei confronti di un "dannificante" forestiero (cap. 102) che non potesse o non volesse pagare la multa, era concesso ("sia lecito") il diritto di pignorare, cioè, di avviare il processo di espropriazione forzata di determinati beni mobili o immobili da lui posseduti.

La procedura da seguire in casi normali in cui erano coinvolti i cittadini era stabilita nel cap. 112 libro V: il castaldo del comune, per incarico del Vicario, doveva presentarsi nella casa della persona a carico della quale era stato richiesto il pignoramento, e scegliere l'oggetto che, a suo giudizio, meglio si adattava al caso.

Se qualcuno si fosse rifiutato di consegnarglielo o addirittura lo avesse fatto sparire ("non lassasse stare el pegno") veniva punito con una multa di 5 soldi, e se lo avesse negato al Vicario in persona la multa saliva a 20 soldi. Nel caso specifico dei pignorati forestieri la multa era doppia di quella prevista dallo statuto per il danno commesso.

Il mobile pignorato doveva esser consegnato al Vicario entro il termine perentorio di tre giorni (altrimenti "sarebbe cascato in pena di 20 soldi"), e sarebbe stato messo in vendita se entro un determinato tempo il pignorato non avesse pagato l'importo del danno dato.

Alla tutela delle querce o di altri alberi fruttiferi erano riservati i cap. 103 e 104. Con il primo, volto soprattutto a salvaguardare il raccolto delle ghiande, chiunque avesse introdotto bestiame in un cerqueto dalla festa di San Raffaele Arcangelo (30 settembre) alla festa di Sant'Andrea (30 novembre) sarebbe stato condannato alla multa di un bolognino per ogni bestia grossa e di 5 carlini per ogni "fiocca", di animali minuti. Con il secondo si puniva con una multa assai severa chiunque avesse osato tagliare in una vigna o in un orto un albero da frutta (10 libre) o un ramo di esso (5 libre) oppure una quercia (5 libre) o un ramo sano di essa (2 libre e mezza) o altri alberi non fruttiferi ("el mezzo della detta pena") cioè la metà della pena comminata per taglio di una quercia.

Il cap. 105 con il quale si chiude il libro IV contiene una solenne ammonizione sulla sacralità del giuramento che doveva essere da tutti rispettato, perché su di esso, nella inquisizione dei danni dati, si fondava la validità dell' accusa "ad reprimere la temerità di quelli che non temono Dio", e non esitano a fare il male, confidando nell'omertà dei paurosi o nella solidarietà dei malvagi. Gli statutari si appellano alla coscienza religiosa dei testimoni (potevano legittimamente testimoniare tutte le persone maggiori di 12 anni) perché rispettando il giuramento dicessero il vero e non tacessero ciò di cui erano a conoscenza.

Il capitolo ricorda che qualunque persona maggiore di 12 anni, "examinato dal Podestà di Bassanello" nel corso di una inchiesta a seguito di una accusa, facesse un giuramento falso, sarebbe stata punita con una pena di "libre 12 paparine". È interessante notare che è questa l'unica volta che gli statutari assimilano la figura del Vicario a quella del Podestà.

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Vasanello dall'Alto - (Collezione Privata Giuseppe Purchiaroni)

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[1] - In base al cap. 72 "la fiocca se intende da venticinque in su bestie minute".

[2] - A scanso di qualsiasi equivoco e di qualsiasi discussione, un terreno era considerato "prato con fieno" solo se il proprietario (cap. 73) aveva fatto conoscere questa
       qualità per meno di un bando proclamato dal Castaldo del comune e aveva contrassegnato il terreno "con alcuni segni". Altrimenti, ammoniscono gli statutari, non se
       intenda per prato.

[3] - Il cap. 71 stabilisce che un orto o un terreno "se intenda -racchiuso- se avrà tre lati recintati con siepe o Carbonare o mozze o ripe".

[4] - La scrittura di questo capitolo presenta nel testo originale diverse lacune. Il maestro Porri, cui va tutta la nostra riconoscenza, ha potuto ritrascrivere solo la parte
        leggibile.

[5] - I lupini erano il seme del "lupinus albus", una pianta con fusto snello, alta fino a un metro, con foglie glabre e villose di sotto e fiori bianchi, che venivano coltivati come
       pianta di foraggio e di sovescio. I semi, con involucro piuttosto spesso, avevano una sostanza amara e velenosa che veniva tolta facendoli macerare in acqua.
       Dalle nostre parti servivano per l'alimentazione dei bovini e, cotti e salati, anche per l'uomo. Erano chiamati anche "la fuscia". Una gentile tradizione diceva che nell'orto
       degli ulivi, con il loro rumore, segnalarono la presenza di Gesù. Per questo furono maledetti e non saziavano mai tutti coloro che li mangiavano.

[6] - Nel linguaggio della nostra zona il termine "piantone" è usato unicamente per indicare l'ulivo. Nello statuto di Bassanello il termine è usato nel suo linguaggio originario
       (sec. XIII) di pianticella allevata nel semenzaio e pronta per essere interrata, oppure di pollone pronto per essere trapiantato.

[7] - Il "magliolo" già attestato nel secolo XV, è un giovane ramo spuntato ai piedi del tronco di un albero o dalle radici di una vite, fornito di una o più gemme cui si lasciava
       alla base un ferretto di tralcio vecchio, in modo da formare come un martelletto, che si interrava per fermare una nuova vite.

[8] - Era un'unità di misura di prodotti liquidi o solidi, equivalente al carico da trasportare con il "basto" sul dorso di un asino o di un mulo: Poteva variare da 70 a 120 Kg.
        A Bassanello valeva Kg. 87. (Cfr.: Tavola di ragguaglio dei pesi e misure già in uso nelle provincie del regno col sistema metrico decimale". Edizione ufficiale, Roma,
        Stamperia reale 1877).

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