LIBRO PRIMO - PARTE SECONDA

Codice Civile

Con il capitolo VII "del modo di procedere in cause civili", inizia la parte seconda del libro I.

Negli statuti di Orte, il libro I ("I doveri e i compiti del Podestà e della sua curia") è rigorosamente distinto dal secondo ("La procedura delle cause civili").

Nella mente degli statuari di Bassanello, i due aspetti, benché collocati nello stesso libro, dovevano ritenersi rigorosamente distinti, tanto è vero che il libro che segue (al "cap. XXXII delli malefitii") è indicato come libro terzo.

Le norme che riguardano la procedura civile contemplano gli aspetti possibili delle situazioni che potevano verificarsi in una piccola comunità, con le sue peculiari caratteristiche economiche e sociali.

La procedura indicata per promuovere una causa civile (cap. VI) non si discosta sostanzialmente da quella in uso in quasi tutte le comunità libere o feudali. L'inizio di un procedimento a carico veniva comunicato in forma ufficiale dal Castaldo all'interessato in persona, una sola volta, la sera per la mattina.

Se il convenuto era assente, la comunicazione doveva essere ripetuta per tre volte consecutive, davanti alla solita abitazione e, alla fine, l'avviso scritto doveva essere lasciato "ad qualunque persona de quella casa vicina" [1].

Se l'attore, cioè colui che promuoveva la causa, si presentava nel giorno fissato doveva esporre dinanzi al Vicario "tutto quello che pretendeva di avere da la persona citata"; il citato, a sua volta, doveva rispondere alla richiesta, "confessando o negando" la cosa domandata. Se confessava, il Vicario lo doveva condannare a pagar entro dieci giorni o entro venti giorni quanto l'attore aveva richiesto, secondo che la pena fosse inferiore o superiore a dieci ducati. Se invece il citato negava, allora l'attore doveva presentare la prova entro otto giorni; l'accusato, a sua volta, aveva tre giorni di tempo per rispondere, e cinque ( con possibilità di tre proroghe) se voleva presentare il libello, cioè la difesa scritta.

Il Campanile e la Chiesa di San Salvatore (Collezione Privata Giuseppe Purchiaroni)

bd21305_.jpg (1695 byte)

Se poi nel giorno stabilito, il citato non si fosse presentato, l'attore lo accusava di contumacia per tre giorni consecutivi, trascorsi i quali la causa si svolgeva come se l'accusato fosse presente: l'attore avanzava la petizione della somma di risarcimento per il danno subito e chiedeva al Vicario il sequestro in contumacia della casa e dei beni cui aveva diritto, valutati in danaro. Il Vicario dichiarava esecutiva la richiesta e costringeva il contumace a pagare la somma fissata e, insieme, le spese di giudizio. Poteva accadere che il contumace si presentasse a dibattito già aperto: in questo caso veniva ammesso come se si fosse presentato nei termini, ma doveva pagare in anticipo le spese per il dibattito già svolto.

Poteva accadere anche che l'attore non potesse provare l'accusa: in tal caso, doveva pagare le spese sostenute fino allora dall'accusato. All'inizio del procedimento, il Vicario fissava i termini per definire i testimoni, gli atti notarili e le memorie necessarie a chiarire i termini della questione. Erano previsti, di norma, cinque giorni prorogabili, "ad libitum" dal Vicario, al massimo di altri cinque, per documenti scritti da presentare o per altra giusta causa. A questo punto, aveva inizio il dibattito che si concludeva con la sentenza. Se l'attore non era riuscito a provare l'accusa, veniva condannato a pagare all'accusato tutte le spese fatte per provvedere alla propria difesa.

Le questioni che più frequentemente determinavano la produzione di cause civili, riguardavano il debito e la rivendicazione del credito. Il tema doveva essere certamente di grande rilievo per l'ordinato svolgimento della vita comunitaria, se la normativa in proposito riservava ben dodici capitoli ai possibili casi in cui si ponevano i rapporti tra debitori e creditore [2].

Il cap. X affronta il caso che il debitore e colui che lo aveva garantito non avessero beni sufficienti per risarcire il creditore. Gli statuari ravvisarono in questo fatto un malizioso tentativo di inganno, e non esitavano a infliggere ai due una severa punizione: il Vicario "costringa" i due "ad satisfare personalmente" il creditore e, se il debito fosse stato legittimo e manifesto, aveva l'obbligo di non rilasciare il debitore "che prima non sia satisfacto el creditore".

Insomma, in parole povere, il creditore poteva chiedere al Vicario di metterli ambedue in carcere e non rilasciarli fino a quando non avessero restituito il dovuto.

Poteva anche accadere che il debito fatto presso una bottega venisse negato (cap.XI) e il creditore non potesse dimostrare il proprio diritto né con testimoni né, tanto meno, con scritture. In una piccola comunità contadina, in cui pochissimi sapevano leggere e scrivere, ma solido era ancora il fondamento religioso e il santo timor di Dio, la norma risolutiva, per questioni come queste, veniva basata sulla parola data, accompagnata dalla sacralità del giuramento.

Gli statuti riconoscono il valore e, come "extrema ratio", ordinano di accogliere come buona ("se creda") la testimonianza del creditore che, "non potendo provare altrimenti la sua denuncia", la sostiene con il giuramento personale se il credito non supera i venti soldi, con il giuramento e la conferma di un testimone idoneo per un credito fino a quaranta soldi, a condizione però che il testimone sia ritenuto, nella comune opinione, persona onesta, che non abbia mai fatto un giuramento risultato poi falso, e che il credito riguardi soltanto "robba data dalla bottega soa".

Il principio della sacralità del giuramento era talmente radicato che qualunque causa poteva essere decisa su questa base, qualora l'attore non avesse potuto provare altrimenti "la verità della sua richiesta" (cap. XII).

Particolarmente interessante, per il ruolo che assumeva il garante nei confronti del garantito, è la procedura stabilita per rivendicare un credito piuttosto consistente.

Gli statuari contemplano due ipotesi:

a) che il debitore, regolarmente citato dal creditore (cap. XIII) riconoscesse il suo credito, ma non avesse il denaro disponibile per estinguerlo; in questo caso era tenuto a pagarlo con "le robe sue" (cap. XVII), dando al creditore facoltà di "pigliare quella cosa che gli piacerà". Se, però, "non ci fusse tante robbe che bastassero ad satisfare il debito", allora il creditore aveva il diritto di citare "il garante per quello che gli mancasse ad essere satisfacto del suo credito integralmente", b) Poteva verificarsi anche il caso che il debitore si fosse reso introvabile, perché se n'era andato via da Bassanello e non era più possibile rintracciarlo e portarlo in giudizio: in questo caso si riconosceva al creditore il diritto di rifarsi sul garante per lui (cap. XIV) e di entrare in possesso ("si possa investire") dei beni del garantito, e questo anche per impedire che il debitore "cominciasse a dilapidare le robbe sue".

Esaurita la discussione, dopo che ognuno aveva esposto le proprie ragioni, il Vicario era tenuto, su richiesta di una delle parti, a dare sentenza entro dieci giorni (cap. XV).

Il condannato, aveva dieci giorni di tempo per appellarsi, trascorsi i quali (cap. XVI), se il creditore chiedeva l'esecuzione, cioè il sequestro dei beni del condannato, il Vicario era tenuto a farlo dapprima sui beni mobili. Se il valore dei beni da sequestrare superava la somma dovuta, la roba sequestrata veniva presa in consegna dal castaldo per tre giorni, trascorsi i quali veniva messa all'asta, un po' al giorno: con il ricavato si soddisfaceva dapprima il creditore, e poi si pagavano le spese "legittime"; se avanzava qualcosa veniva restituita al padrone. Se però il ricavato non bastava a coprire il debito e le spese, il creditore poteva chiedere al Vicario di essere risarcito con i beni immobili, da mettere all'asta con la medesima procedura. Nel caso che non si trovasse alcun compratore, il Vicario doveva far valutare dagli estimatori del comune il bene immobile e assegnarlo al creditore, come se questi l'avesse già pagato. La norma era certamente dolorosa, ed esponeva chi la subiva alla umiliazione e al disonore.

Gli statuari gli concedono perciò una via d'uscita: egli poteva rientrare in possesso dei beni sequestrati, se entro due mesi avesse restituito integralmente il denaro dovuto.

Tutto, comunque, doveva essere annotato nel libro del Vicario, perché venisse documentato come si era svolta l'intera vicenda. Se, infine, qualcuno riceveva dal Vicario, su richiesta del creditore, l'intimazione a pagare il proprio debito e non avesse il danaro necessario, e tuttavia non volesse essere costretto a vendere la sua roba, aveva la facoltà di fare l'inventario di tutte "le robe sue" e di autorizzare il creditore "a pigliare quella roba che gli piacerà". Era comunque proibito, con una norma opportuna ed equilibrata (cap. XXIV), di sequestrare al debitore la casa dove abitava, il letto, i vestiti "ad uso tanto de homini quanto de femmine", il grano, il vino e la dote della moglie, a meno che essa non acconsentisse. Se proprio non se ne poteva fare a meno, si poteva procedere col sequestro, in modo però che il grano e o la casa venissero considerati soltanto come estremo inevitabile rimedio.

I problemi del debito e del mancato pagamento potevano trovare una soluzione con l'istituto del compromesso, cioè con un negozio giurìdico in base al quale il ricorso delle parti veniva deferito a un collegio arbitrale, rimettendosi al quale era possibile evitare le spese del processo [3].

Le norme contenute nel lungo cap XIX stabilivano anzitutto che dovevano essere ambedue le parti in lite a rivolgere richiesta scritta al Vicario perché "la loro differentia" venisse risolta con procedura sommaria (eliminando cioè molte formalità) da una a più persone capaci di "intendere et decidere", che avessero cioè conoscenza specifica dei fatti contingenti e competenza per riportarli a significato di ordine giuridico, e risolverla con un accordo definitivo di natura privata.

Spettava alle parti scegliere se volevano far compromesso solamente di diritto oppure di diritto e di fatto. Se nella scelta le due parti non si trovavano d'accordo, prevaleva il parere di chi si era espresso per primo, comunque, nell'un caso e nell' altro, si poteva procedere nella forma sommaria.

II Vicario verbalizzava il compromesso raggiunto, e la sentenza emanata dagli arbitri doveva esser resa immediatamente esecutiva (cap. 20) e osservata "inviolabilmente" da ambedue le parti. Il creditore era tenuto a rilasciare quietanza di tutto quello di cui era stato soddisfatto e a "cancellare" lo strumento del debito.

Contro la sentenza si poteva ricorrere in appello "alli signori" cioè al Principe (cap. 19 e cap. 30), purché, però, chi si appellava avesse pagato già per intero la somma stabilita dal compromesso, e purché il ricorso fosse presentato entro dieci giorni dalla ratifica della sentenza accompagnata dal parere scritto e autenticato ("sigillato") di un dottore esperto in materia, che dichiarava "la sentenza emessa dagli arbitri ingiusta e il pagamento imposto "enorme", cioè eccedente la misura solitamente applicata.

La lunga normativa sui debiti, si conclude con richiamo al Vicario di costringere "-de facto- i malpaganti" a soddisfare i loro debiti (cap. 25). Malpaganti erano coloro che, "per fama", erano abituati a comprare a credito e poi non pagavano: era, questo, un fenomeno piuttosto diffuso.

Anche a Bassanello, infatti, si conservava una lista di debitori del comune che il cancelliere doveva tenere sempre bene aggiornato [4]. Il cap. 25 ci presenta alcune indicazioni assai significative per individuare in quali ambiti i "males solventes" potevano fare i loro giochi: questi erano i "coltori del comune e delle compagnie" cioè coloro che coltivavano i terreni del comune e delle confraternite, (le "compagnie delle feste"), coloro che lasciavano debiti presso i macellai e i tavernieri.

Il Vicario doveva costringerli a saldare "de facto" i loro conti, e per questo servizio ingrato gli si riconosceva il diritto di tenersi "per suo pagamento, sei quattrini" per persona. La quota era rigida: se si fosse arrischiato a chiedere di più, avrebbe dovuto pagare una pena del doppio.

L'insieme di questi capitoli (undici su ventitré) rivela un particolare aspetto delle condizioni sociali e morali degli abitanti di Bassanello in quel tempo. Da un lato, le precarie condizioni economiche in cui vivevano li costringevano spesso a chiedere danaro in prestito o a comprare a credito il necessario per vivere; dall'altro, il non poter restituire il danaro ricevuto né pagare nel tempo stabilito la merce acquistata li costringeva non di rado a fare i furbi, fino a negare il debito contratto, quando il denaro era stato dato in via bonaria, senza testimoni e senza dichiarazioni scritte. Ci troviamo, insomma, dinanzi alla classica situazione in cui la miseria economica determinava un cedimento morale. In questo quadro, assumeva, perciò, rilevante importanza il giuramento, come strumento riconosciuto per risolvere le frequenti questioni civili, e la severità delle norme con cui, a tutela del creditore, si procedeva all'esproprio della roba del debitore; con questa avvertenza, però, che se il debito riguardava il marito, erano esclusi i beni dotali della moglie, a meno che essa non fosse consenziente.

Quattro capitoli affrontano il tema della condizione sociale della donna, nell'ambito della comunità cittadina, e i diritti a lei riconosciuti in rapporto al patrimonio, all'interno della famiglia.

Quando gli statutari fissarono le norme contenute nei cap. 22, 23, 28, 29, il diritto di famiglia era basato su due fondamentali presupposti: la tutela dell' integrità del nucleo famigliare e la compattezza del patrimonio da trasmettere ai successori maschili in linea diretta. Questo secondo principio venne poi ad evolversi nel corso del sec. XVI in forma sempre più ristretta, fino a sfociare, in certe regioni per riflesso della dominazione spagnola, nell'istituto del "maggiorasco", in base al quale il patrimonio, per intero e indiviso, veniva trasmesso nell'ambito della stessa famiglia al figlio di maggiore età.

Che nella comunità di Bassanello, agli inizi del '500, prevalesse il principio della compattezza del patrimonio indiviso, da trasmettere per intero non già al figlio maggiore, ma da dividere fra tutti gli eredi diretti in linea maschile, è confermato dal cap. 28, il quale stabilisce che in caso di morte del padre, il Vicario insieme ("una con") con gli altri ufficiali del comune, "sotto vincolo di giuramento" aveva l'obbligo di provvedere a nominar, entro 15 giorni, "per i pupilli", un "buon tutore" (due, se minori di 14 anni); per "i maggiori" fino a 25 anni, alcuni "curatori", con il compito di non far mancar loro nulla di ciò che servisse alla vita ("ad prestare el vieto") e di far subito l'inventario dei beni, di amministrarli con avvedutezza e di "renderne bon conto".

Nella scelta delle persone idonee a tale scopo, il vicario e gli ufficiali dovevano interpellare la madre e affidare a lei la tutela, se era disposta ad esercitarla personalmente, insieme con uno dei congiunti per parte del padre, indicato dalla famiglia di questi.

Diversa invece era la condizione della donna e diverso il diritto a lei riconosciuto in rapporto al patrimonio famigliare.

Da una secolare condizione di inferiorità e di disparità sociale, codificata e tramandata dal diritto romano ("domi mansit lanam fecit"), il sistema dotale, cioè il complesso dei beni che la moglie portava al marito all'atto delle nozze, per contribuire alle spese di famiglia, assunse nei sec. XV-XVI un nuovo assetto giuridico. A determinare questa svolta contribuì in maniera decisiva il più vasto intreccio di interessi economici, consequenti al sorgere, accanto all' economia agricola, di una nuova economia mobiliare. Veniva a cadere, in conseguenza, l'interesse sociale di contrarre matrimonio nell'ambito del medesimo gruppo famigliare, e cominciarono a sorgere gruppi diversi e ad allacciarsi nuovi rapporti.

Il fenomeno ebbe, ovviamente, ampio sviluppo nelle città e nelle regioni la cui economia era basata su attività plurime, artigianali e commerciali, oltre che agricole. Dove, invece, continuò a prevalere l'economia agricola, rimase intatta la compagine famigliare e, quindi, inalterato il sistema dotale, basato sul principio della conservazione del patrimonio fondiario.

Questa fu, appunto, la realtà economica e sociale che si sviluppò a Bassanello, e le norme statutarie e a difesa della proprietà agricola e i successivi protocolli di accordo con le comunità circonvicine di Orte (1570), Gallese (1571), Vignanello (1609) e Soriano (1610) sui danni dati da persona o con bestia agli orti, alle vigne, ai prati, ai fienili, alle uve e ai frutti, e le relative pene assegnate, ce ne danno ampia e indiscussa conferma" [5].

Sulla condizione della donna nell'ambito della comunità e all'interno della famiglia ci offrono notizie interessanti i capitoli 22, 23 e 29 dello statuto e, particolarmente, l'esame comparativo del cap. 22 con il cap. 22 del secondo libro degli statuti del comune di Orte. Ambedue i capitoli affrontano la questione già dibattuta nella legislazione medioevale sul diritto della donna a partecipare alla divisione ereditaria al patrimonio familiare. In questo campo gli statuti di Orte si discostano notevolmente da quello di Bassanello.

Nella copia degli statuti di Orte a noi pervenuta, del 1584, approvata col sigillo papale di Gregorio XVI, la parte che trattava questo problema "per trascuraggine" non era stata ritrascritta. Il termine usato per definire questa negligenza ci fa ragionevolmente supporre che il libro II dei diritti civili, su questo tema, aveva subito nei secoli continui aggiornamenti e profonde modificazioni: la lacuna era stata segnalata a Roma e, per riparare a questa grave mancanza, il Card. Aldobrandini, il 23 dicembre 1585, aveva ordinato al podestà di Orte di reintrodurre quella norma, approvata dalla congregazione del buon governo, con cui si stabiliva che le sorelle venivano escluse dall'eredità solo se né il genitore né la genitrice avessero fatto testamento: in questo caso, il patrimonio veniva trasmesso per intero in linea maschile, con l'obbligo, però, dei fratelli di provvedere alla dote della sorella. Dunque, anche la donna poteva entrare nell'eredità dei beni di famiglia, purché nel testamento i genitori ne avessero fatto esplicita menzione.

La norma stabilita nel cap. 22 dello statuto di Bassanello è, invece, perentoria e non ammette eccezioni: "statuimo et ordiniamo che femina dotata et da dotarsi" che, cioè, ha già avuto la dote o è destinata ad averla da uno qualsiasi dei membri della famiglia, (" patre et matre, nonno et nonna, fratello carnale o nipote maschio") non dovrà succedere ("non succeda"), nei beni e nella eredità della famiglia, insieme con il fratello carnale o con suo nipote. E ad eliminare qualsiasi dubbio o cavillo ribadisce "exclusa una volta, se intende perpetuo exclusa et non temporale".

La norma valeva anche nel caso di beni fraterni: di due fratelli, se uno moriva, l'eredità doveva andare all' altro o ai figli o ai nipoti di questo. La sorella poteva succedere nel solo caso in cui tutti i fratelli fossero morti senza figli. A conclusione di questa norma, così ammoniscono gli statuari: "la donna stia solo contenta di la dote promessa o da promettergli per li prenominati, et però non possa domandare: et la dote, se intenda essere in loco della leggittima: et questo habia loco in presente et in futuro".

Di regola, la dote costituita con atto notarile era formata di beni mobili. Il marito nell'acquisire la proprietà si assumeva l'obbligo del mantenimento della moglie. Se invece la dote era costituita di beni immobili, al marito ne era affidata l'amministrazione e la riscossione dei frutti, ma la proprietà rimaneva sempre della moglie tanto che senza il suo consenso, nessun bene poteva essere venduto né usato in garanzia. Da questa premessa deriva la norma stabilita nel capitolo 23: "quelli che hanno l'obbligo di mantenerla e se si rifiutassero debbono restituirle la dote per intero". Il capitolo considera anche l'ipotesi di una separazione, in cui il marito, attraverso il Vicario, abbia richiesto alla moglie ("si fosse protestato leggittimamente") di tornare a vivere con lui. Se "entro il termine" stabilito dal Vicario, ella non ritornava a casa, avrebbe perso ogni diritto agli alimenti, alla dote e, perfino, di promuovere un giudizio a riguardo, a meno che "non havesse iustissima causa". Se, infine, fosse rimasta vedova, aveva il diritto di rientrare in possesso della dote entro un anno e di essere mantenuta nel frattempo, "interamente", con i beni del marito. Dei beni dotali di cui, alla morte del marito era rimasta in possesso ella aveva, sì, facoltà di poterne disporre per testamento, non però di assegnarne una quota maggiore della quarta parte, ad uno dei suoi figli, in pregiudizio di altri, "tanto maschi quanto femine". Entro la stessa misura doveva tenersi, se non avesse avuto figlioli, nei confronti del marito. Per poter lasciare a lui una quota superiore non solo per testamento ma anche per altre vie, come lascito, donazione o altra forma di contratto, ci voleva "espressa licentia et consensu et praesentia" di parenti a lui prossimi ("de lui consanguinei più attinenti"). E questo "non volemo habia loco a cose pie né centra ecclesiastica libertà").

Il cap. 26 riporta il lungo elenco dei giorni "feriali", dei giorni, cioè, in cui, per motivi religiosi e "per uso et comodità del popolo", come per esempio il tempo di mietitura o di vendemmia, venivano sospese le sedute del Vicario per "amministrare la giustizia", a meno che non si presentassero casi urgenti che richiedevano soluzioni immediate e "poteva esser pericoloso retardarli".

Non si amministrava la giustizia civile nelle domeniche, nelle feste della Madonna, degli Apostoli, di San Lanno, con il contorno di tre giorni prima e tre giorni dopo; nel periodo di tempo compreso dal primo giugno al 18 agosto, in cui si raccoglie il grano; nelle feste di Natale, dal 21 dicembre al 2 gennaio compreso; tre giorni prima e tre dopo la festa di San Sebastiano; otto giorni prima e otto dopo la festa di San Matteo (21 Settembre), in cui si faceva la vendemmia; tre giorni prima della quaresima, tempo di carnevale; dalla domenica delle palme a tutta l'ottava di Pasqua; tutti i venerdì di marzo; quattro giorni prima e quattro dopo la "pasqua delle rose" (Pentecoste); tutti i giorni di festa comandati dalla Chiesa: con l'avvertenza che se "nell'acto civile" se, cioè nell'ordinamento civile, quel giorno era compreso tra i giorni lavorativi doveva considerarsi "nullo ipso iure".

La procedura sommaria (cap. 27) che veniva cioè amministrata senza il rispetto della prassi normale e delle norme procedurali, poteva esser seguita soltanto in alcuni casi particolari: quando si trattava di dover dare un tutore o un curatore ai minorenni; nei rendiconti amministrativi; nelle cause riguardanti la chiesa, le persone ecclesiastiche, "i pupilli et le vedove et altre miserabili persone" e infine per le strade e gli edifici,"perchè si schivino i litigi".

Dall'esame dei capitoli di questo libro si ricava l'impressione di una società governata su basi rispondenti ai principi fondamentali di giustizia, particolarmente per quanto concerneva la difesa, attenta e scrupolosa, del diritto di proprietà e la salvaguardia dei diritti degli orfani. Le norme, espresse in forme non sofisticate né elaborate ma a tutti accessibile, corrispondono di fatto ai principi generali del buon senso e del rispetto della persona umana. Non si riscontrano norme che codifichino soprusi né forme di ingiustizia.

bd21305_.jpg (1695 byte)

[1] - Negli statuti di Orte (Libro II, Cap. I) era sufficiente che il castaldo avesse proclamato ad alta voce per due o tre giorni, non dinanzi alla casa, ma in piazza, sulle scale di Santa Maria, il nome del citante, il nome del citato e la motivazione per cui questi era stato citato.

[2] - Negli statuti di Orte, il problema era affrontato nei capitoli 4 e 33 del secondo libro: nel quarto molto articolato e complesso, venivano indicate norme sulle testimonianze, sui limiti e sulle regole da osservare, gli altri contratti, le ultime volontà e le guarentigie. Con il 33 si negava al debitore la facoltà di offrire in vendita tutti i suoi beni vincolati a favore del suo creditore; questi poteva scegliere e accettare la parte che soddisfasse il suo credito, accresciuto di un quarto.

[3] - Il cap. 18 ci offre un elenco puntiglioso degli atti per i quali era prevista la spesa per la carta e la scrittura nelle diverse fasi del processo. Gratuita era solamente la risposta scritta alla petizione presentata.

[4] - A Orte questo registro era chiamato "liber speculi civitatis", il libro che rispecchiava fedelmente il volto della città; i priori dovevano consultarlo in occasione dell'elezione alle cariche pubbliche, che allora avvenivano per sorteggio. Se fosse uscito dal bussolo il nome di qualcuno annotato in questo libro, il Podestà doveva annullarne l'elezione, a meno che entro tre giorni non avesse saldato ogni sua pendenza.

[5] - Statuto di Bassanello: "Addita, capitoli danni dati" pag. 48 e seguenti. Documenti o allegati pag. 54 e seguenti.

bd21305_.jpg (1695 byte)

bd21305_.jpg (1695 byte)

MENU' PRINCIPALE

| Perchè Questo Libro ? | La Deputazione Classe 1956 | Prefazione | Introduzione |

|
LIBRO PRIMO PARTE PRIMA - Il Magistrato |

LIBRO PRIMO PARTE SECONDA - Codice Civile | LIBRO TERZO - Delli Malefitii | LIBRO QUARTO - Dei Danni Dati |

| LIBRO QUINTO - Delli Straordinari | LE AGGIUNTE E GLI ALLEGATI - Le Aggiunte e gli Allegati |

|
Gli Accordi con i Paesi Confinanti sui "Danni Dati" | Il Castello di Palazzolo |

|
l'Ordinanza di Francesco Colonna, Principe di Palestrina, Conte di Carbognano e Signore di Bassanello |

| San Lanno Protettore di Bassanello | APPENDICE I - La Ceramica Vasanellese nel Novecento di Giampiero Mecocci | Piccolo Dizionario |

| APPENDICE II - Statuto della Deputazione Festeggiamenti San Lanno | Dignità Magistrali | Monete | Ringraziamenti |

| Pagina Iniziale del Libro |

bd21305_.jpg (1695 byte)

bd21305_.jpg (1695 byte)

Copyright © dall'Anno 2000 dei Rispettivi Autori e del Webmaster: Andrea Di Palermo
Tutti i Diritti Riservati - Info Line: 348.8011177
E-Mail: webmaster@vasanellovt.it - Contact Facebook: Andrea Di Palermo

bd21305_.jpg (1695 byte)