LIBRO
PRIMO - PARTE SECONDA
Codice Civile

Con il capitolo VII "del modo di procedere
in cause civili", inizia la parte seconda del libro I.
Negli statuti di Orte, il libro I ("I
doveri e i compiti del Podestà e della sua curia") è rigorosamente distinto dal
secondo ("La procedura delle cause civili").
Nella mente degli statuari di Bassanello, i
due aspetti, benché collocati nello stesso libro, dovevano ritenersi
rigorosamente distinti, tanto è vero che il libro che segue (al "cap. XXXII
delli malefitii") è indicato come libro terzo.
Le norme che riguardano la procedura civile
contemplano gli aspetti possibili delle situazioni che potevano verificarsi in
una piccola comunità, con le sue peculiari caratteristiche economiche e sociali.
La procedura indicata per promuovere una
causa civile (cap. VI) non si discosta sostanzialmente da quella in uso in quasi
tutte le comunità libere o feudali. L'inizio di un procedimento a carico veniva
comunicato in forma ufficiale dal Castaldo all'interessato in persona, una sola
volta, la sera per la mattina.
Se il convenuto era assente, la
comunicazione doveva essere ripetuta per tre volte consecutive, davanti alla
solita abitazione e, alla fine, l'avviso scritto doveva essere lasciato "ad
qualunque persona de quella casa vicina" [1].
Se l'attore, cioè colui che promuoveva la
causa, si presentava nel giorno fissato doveva esporre dinanzi al Vicario "tutto
quello che pretendeva di avere da la persona citata"; il citato, a sua volta,
doveva rispondere alla richiesta, "confessando o negando" la cosa domandata. Se
confessava, il Vicario lo doveva condannare a pagar entro dieci giorni o entro
venti giorni quanto l'attore aveva richiesto, secondo che la pena fosse
inferiore o superiore a dieci ducati. Se invece il citato negava, allora
l'attore doveva presentare la prova entro otto giorni; l'accusato, a sua volta,
aveva tre giorni di tempo per rispondere, e cinque ( con possibilità di tre
proroghe) se voleva presentare il libello, cioè la difesa scritta.

Il Campanile e la Chiesa di
San Salvatore (Collezione Privata Giuseppe Purchiaroni)

Se poi nel
giorno stabilito, il citato non si fosse presentato, l'attore lo accusava di
contumacia per tre giorni consecutivi, trascorsi i quali la causa si svolgeva
come se l'accusato fosse presente: l'attore avanzava la petizione della somma di
risarcimento per il danno subito e chiedeva al Vicario il sequestro in
contumacia della casa e dei beni cui aveva diritto, valutati in danaro. Il
Vicario dichiarava esecutiva la richiesta e costringeva il contumace a pagare la
somma fissata e, insieme, le spese di giudizio. Poteva accadere che il contumace
si presentasse a dibattito già aperto: in questo caso veniva ammesso come se si
fosse presentato nei termini, ma doveva pagare in anticipo le spese per il
dibattito già svolto.
Poteva
accadere anche che l'attore non potesse provare l'accusa: in tal caso, doveva
pagare le spese sostenute fino allora dall'accusato. All'inizio del
procedimento, il Vicario fissava i termini per definire i testimoni, gli atti
notarili e le memorie necessarie a chiarire i termini della questione. Erano
previsti, di norma, cinque giorni prorogabili, "ad libitum" dal Vicario, al
massimo di altri cinque, per documenti scritti da presentare o per altra giusta
causa. A questo punto, aveva inizio il dibattito che si concludeva con la
sentenza. Se l'attore non era riuscito a provare l'accusa, veniva condannato a
pagare all'accusato tutte le spese fatte per provvedere alla propria difesa.
Le
questioni che più frequentemente determinavano la produzione di cause civili,
riguardavano il debito e la rivendicazione del credito. Il tema doveva essere
certamente di grande rilievo per l'ordinato svolgimento della vita comunitaria,
se la normativa in proposito riservava ben dodici capitoli ai possibili casi in
cui si ponevano i rapporti tra debitori e creditore [2].
Il cap. X
affronta il caso che il debitore e colui che lo aveva garantito non avessero
beni sufficienti per risarcire il creditore. Gli statuari ravvisarono in questo
fatto un malizioso tentativo di inganno, e non esitavano a infliggere ai due una
severa punizione: il Vicario "costringa" i due "ad satisfare personalmente" il
creditore e, se il debito fosse stato legittimo e manifesto, aveva l'obbligo di
non rilasciare il debitore "che prima non sia satisfacto el creditore".
Insomma,
in parole povere, il creditore poteva chiedere al Vicario di metterli ambedue in
carcere e non rilasciarli fino a quando non avessero restituito il dovuto.
Poteva
anche accadere che il debito fatto presso una bottega venisse negato (cap.XI) e
il creditore non potesse dimostrare il proprio diritto né con testimoni né,
tanto meno, con scritture. In una piccola comunità contadina, in cui pochissimi
sapevano leggere e scrivere, ma solido era ancora il fondamento religioso e il
santo timor di Dio, la norma risolutiva, per questioni come queste, veniva
basata sulla parola data, accompagnata dalla sacralità del giuramento.
Gli
statuti riconoscono il valore e, come "extrema ratio", ordinano di accogliere
come buona ("se creda") la testimonianza del creditore che, "non potendo provare
altrimenti la sua denuncia", la sostiene con il giuramento personale se il
credito non supera i venti soldi, con il giuramento e la conferma di un
testimone idoneo per un credito fino a quaranta soldi, a condizione però che il
testimone sia ritenuto, nella comune opinione, persona onesta, che non abbia mai
fatto un giuramento risultato poi falso, e che il credito riguardi soltanto "robba
data dalla bottega soa".
Il
principio della sacralità del giuramento era talmente radicato che qualunque
causa poteva essere decisa su questa base, qualora l'attore non avesse potuto
provare altrimenti "la verità della sua richiesta" (cap. XII).
Particolarmente interessante, per il ruolo che assumeva il garante nei confronti
del garantito, è la procedura stabilita per rivendicare un credito piuttosto
consistente.
Gli
statuari contemplano due ipotesi:
a) che il
debitore, regolarmente citato dal creditore (cap. XIII) riconoscesse il suo
credito, ma non avesse il denaro disponibile per estinguerlo; in questo caso era
tenuto a pagarlo con "le robe sue" (cap. XVII), dando al creditore facoltà di
"pigliare quella cosa che gli piacerà". Se, però, "non ci fusse tante robbe che
bastassero ad satisfare il debito", allora il creditore aveva il diritto di
citare "il garante per quello che gli mancasse ad essere satisfacto del suo
credito integralmente", b) Poteva verificarsi anche il caso che il debitore si
fosse reso introvabile, perché se n'era andato via da Bassanello e non era più
possibile rintracciarlo e portarlo in giudizio: in questo caso si riconosceva al
creditore il diritto di rifarsi sul garante per lui (cap. XIV) e di entrare in
possesso ("si possa investire") dei beni del garantito, e questo anche per
impedire che il debitore "cominciasse a dilapidare le robbe sue".
Esaurita
la discussione, dopo che ognuno aveva esposto le proprie ragioni, il Vicario era
tenuto, su richiesta di una delle parti, a dare sentenza entro dieci giorni
(cap. XV).
Il
condannato, aveva dieci giorni di tempo per appellarsi, trascorsi i quali (cap.
XVI), se il creditore chiedeva l'esecuzione, cioè il sequestro dei beni del
condannato, il Vicario era tenuto a farlo dapprima sui beni mobili. Se il valore
dei beni da sequestrare superava la somma dovuta, la roba sequestrata veniva
presa in consegna dal castaldo per tre giorni, trascorsi i quali veniva messa
all'asta, un po' al giorno: con il ricavato si soddisfaceva dapprima il
creditore, e poi si pagavano le spese "legittime"; se avanzava qualcosa veniva
restituita al padrone. Se però il ricavato non bastava a coprire il debito e le
spese, il creditore poteva chiedere al Vicario di essere risarcito con i beni
immobili, da mettere all'asta con la medesima procedura. Nel caso che non si
trovasse alcun compratore, il Vicario doveva far valutare dagli estimatori del
comune il bene immobile e assegnarlo al creditore, come se questi l'avesse già
pagato. La norma era certamente dolorosa, ed esponeva chi la subiva alla
umiliazione e al disonore.
Gli
statuari gli concedono perciò una via d'uscita: egli poteva rientrare in
possesso dei beni sequestrati, se entro due mesi avesse restituito integralmente
il denaro dovuto.
Tutto,
comunque, doveva essere annotato nel libro del Vicario, perché venisse
documentato come si era svolta l'intera vicenda. Se, infine, qualcuno riceveva
dal Vicario, su richiesta del creditore, l'intimazione a pagare il proprio
debito e non avesse il danaro necessario, e tuttavia non volesse essere
costretto a vendere la sua roba, aveva la facoltà di fare l'inventario di tutte
"le robe sue" e di autorizzare il creditore "a pigliare quella roba
che gli piacerà". Era comunque proibito, con una norma opportuna ed equilibrata
(cap. XXIV), di sequestrare al debitore la casa dove abitava, il letto, i
vestiti "ad uso tanto de homini quanto de femmine", il grano, il vino e la dote
della moglie, a meno che essa non acconsentisse. Se proprio non se ne poteva
fare a meno, si poteva procedere col sequestro, in modo però che il grano e o la
casa venissero considerati soltanto come estremo inevitabile rimedio.
I problemi
del debito e del mancato pagamento potevano trovare una soluzione con l'istituto
del compromesso, cioè con un negozio giurìdico in base al quale il ricorso delle
parti veniva deferito a un collegio arbitrale, rimettendosi al quale era
possibile evitare le spese del processo [3].
Le norme
contenute nel lungo cap XIX stabilivano anzitutto che dovevano essere ambedue le
parti in lite a rivolgere richiesta scritta al Vicario perché "la loro
differentia" venisse risolta con procedura sommaria (eliminando cioè molte
formalità) da una a più persone capaci di "intendere et decidere", che avessero
cioè conoscenza specifica dei fatti contingenti e competenza per riportarli a
significato di ordine giuridico, e risolverla con un accordo definitivo di
natura privata.
Spettava
alle parti scegliere se volevano far compromesso solamente di diritto oppure di
diritto e di fatto. Se nella scelta le due parti non si trovavano d'accordo,
prevaleva il parere di chi si era espresso per primo, comunque, nell'un caso e
nell' altro, si poteva procedere nella forma sommaria.
II Vicario
verbalizzava il compromesso raggiunto, e la sentenza emanata dagli arbitri
doveva esser resa immediatamente esecutiva (cap. 20) e osservata
"inviolabilmente" da ambedue le parti. Il creditore era tenuto a rilasciare
quietanza di tutto quello di cui era stato soddisfatto e a "cancellare" lo
strumento del debito.
Contro la
sentenza si poteva ricorrere in appello "alli signori" cioè al Principe (cap. 19
e cap. 30), purché, però, chi si appellava avesse pagato già per intero la somma
stabilita dal compromesso, e purché il ricorso fosse presentato entro dieci
giorni dalla ratifica della sentenza accompagnata dal parere scritto e
autenticato ("sigillato") di un dottore esperto in materia, che
dichiarava "la sentenza emessa dagli arbitri ingiusta e il pagamento imposto
"enorme", cioè eccedente la misura solitamente applicata.
La lunga
normativa sui debiti, si conclude con richiamo al Vicario di costringere "-de
facto- i malpaganti" a soddisfare i loro debiti (cap. 25). Malpaganti erano
coloro che, "per fama", erano abituati a comprare a credito e poi non pagavano:
era, questo, un fenomeno piuttosto diffuso.
Anche a
Bassanello, infatti, si conservava una lista di debitori del comune che il
cancelliere doveva tenere sempre bene aggiornato [4]. Il cap. 25 ci presenta
alcune indicazioni assai significative per individuare in quali ambiti i "males
solventes" potevano fare i loro giochi: questi erano i "coltori del comune e
delle compagnie" cioè coloro che coltivavano i terreni del comune e delle
confraternite, (le "compagnie delle feste"), coloro che lasciavano debiti presso
i macellai e i tavernieri.
Il Vicario
doveva costringerli a saldare "de facto" i loro conti, e per questo servizio
ingrato gli si riconosceva il diritto di tenersi "per suo pagamento, sei
quattrini" per persona. La quota era rigida: se si fosse arrischiato a chiedere
di più, avrebbe dovuto pagare una pena del doppio.
L'insieme
di questi capitoli (undici su ventitré) rivela un particolare aspetto delle
condizioni sociali e morali degli abitanti di Bassanello in quel tempo. Da un
lato, le precarie condizioni economiche in cui vivevano li costringevano spesso
a chiedere danaro in prestito o a comprare a credito il necessario per vivere;
dall'altro, il non poter restituire il danaro ricevuto né pagare nel tempo
stabilito la merce acquistata li costringeva non di rado a fare i furbi, fino a
negare il debito contratto, quando il denaro era stato dato in via bonaria,
senza testimoni e senza dichiarazioni scritte. Ci troviamo, insomma, dinanzi
alla classica situazione in cui la miseria economica determinava un cedimento
morale. In questo quadro, assumeva, perciò, rilevante importanza il giuramento,
come strumento riconosciuto per risolvere le frequenti questioni civili, e la
severità delle norme con cui, a tutela del creditore, si procedeva all'esproprio
della roba del debitore; con questa avvertenza, però, che se il debito
riguardava il marito, erano esclusi i beni dotali della moglie, a meno che essa
non fosse consenziente.
Quattro
capitoli affrontano il tema della condizione sociale della donna, nell'ambito
della comunità cittadina, e i diritti a lei riconosciuti in rapporto al
patrimonio, all'interno della famiglia.
Quando gli
statutari fissarono le norme contenute nei cap. 22, 23, 28, 29, il diritto di
famiglia era basato su due fondamentali presupposti: la tutela dell' integrità
del nucleo famigliare e la compattezza del patrimonio da trasmettere ai
successori maschili in linea diretta. Questo secondo principio venne poi ad
evolversi nel corso del sec. XVI in forma sempre più ristretta, fino a sfociare,
in certe regioni per riflesso della dominazione spagnola, nell'istituto del
"maggiorasco", in base al quale il patrimonio, per intero e indiviso, veniva
trasmesso nell'ambito della stessa famiglia al figlio di maggiore età.
Che nella
comunità di Bassanello, agli inizi del '500, prevalesse il principio della
compattezza del patrimonio indiviso, da trasmettere per intero non già al figlio
maggiore, ma da dividere fra tutti gli eredi diretti in linea maschile, è
confermato dal cap. 28, il quale stabilisce che in caso di morte del padre, il
Vicario insieme ("una con") con gli altri ufficiali del comune, "sotto vincolo
di giuramento" aveva l'obbligo di provvedere a nominar, entro 15 giorni, "per i
pupilli", un "buon tutore" (due, se minori di 14 anni); per "i maggiori" fino a
25 anni, alcuni "curatori", con il compito di non far mancar loro nulla di ciò
che servisse alla vita ("ad prestare el vieto") e di far subito l'inventario dei
beni, di amministrarli con avvedutezza e di "renderne bon conto".
Nella
scelta delle persone idonee a tale scopo, il vicario e gli ufficiali dovevano
interpellare la madre e affidare a lei la tutela, se era disposta ad esercitarla
personalmente, insieme con uno dei congiunti per parte del padre, indicato dalla
famiglia di questi.
Diversa
invece era la condizione della donna e diverso il diritto a lei riconosciuto in
rapporto al patrimonio famigliare.
Da una
secolare condizione di inferiorità e di disparità sociale, codificata e
tramandata dal diritto romano ("domi mansit lanam fecit"), il sistema
dotale, cioè il complesso dei beni che la moglie portava al marito all'atto
delle nozze, per contribuire alle spese di famiglia, assunse nei sec. XV-XVI un
nuovo assetto giuridico. A determinare questa svolta contribuì in maniera
decisiva il più vasto intreccio di interessi economici, consequenti al sorgere,
accanto all' economia agricola, di una nuova economia mobiliare. Veniva a
cadere, in conseguenza, l'interesse sociale di contrarre matrimonio nell'ambito
del medesimo gruppo famigliare, e cominciarono a sorgere gruppi diversi e ad
allacciarsi nuovi rapporti.
Il
fenomeno ebbe, ovviamente, ampio sviluppo nelle città e nelle regioni la cui
economia era basata su attività plurime, artigianali e commerciali, oltre che
agricole. Dove, invece, continuò a prevalere l'economia agricola, rimase intatta
la compagine famigliare e, quindi, inalterato il sistema dotale, basato sul
principio della conservazione del patrimonio fondiario.
Questa fu,
appunto, la realtà economica e sociale che si sviluppò a Bassanello, e le norme
statutarie e a difesa della proprietà agricola e i successivi protocolli di
accordo con le comunità circonvicine di Orte (1570), Gallese (1571), Vignanello
(1609) e Soriano (1610) sui danni dati da persona o con bestia agli orti, alle
vigne, ai prati, ai fienili, alle uve e ai frutti, e le relative pene assegnate,
ce ne danno ampia e indiscussa conferma" [5].
Sulla
condizione della donna nell'ambito della comunità e all'interno della famiglia
ci offrono notizie interessanti i capitoli 22, 23 e 29 dello statuto e,
particolarmente, l'esame comparativo del cap. 22 con il cap. 22 del secondo
libro degli statuti del comune di Orte. Ambedue i capitoli affrontano la
questione già dibattuta nella legislazione medioevale sul diritto della donna a
partecipare alla divisione ereditaria al patrimonio familiare. In questo campo
gli statuti di Orte si discostano notevolmente da quello di Bassanello.
Nella
copia degli statuti di Orte a noi pervenuta, del 1584, approvata col sigillo
papale di Gregorio XVI, la parte che trattava questo problema "per trascuraggine"
non era stata ritrascritta. Il termine usato per definire questa negligenza ci
fa ragionevolmente supporre che il libro II dei diritti civili, su questo tema,
aveva subito nei secoli continui aggiornamenti e profonde modificazioni: la
lacuna era stata segnalata a Roma e, per riparare a questa grave mancanza, il
Card. Aldobrandini, il 23 dicembre 1585, aveva ordinato al podestà di Orte di
reintrodurre quella norma, approvata dalla congregazione del buon governo, con
cui si stabiliva che le sorelle venivano escluse dall'eredità solo se né il
genitore né la genitrice avessero fatto testamento: in questo caso, il
patrimonio veniva trasmesso per intero in linea maschile, con l'obbligo, però,
dei fratelli di provvedere alla dote della sorella. Dunque, anche la donna
poteva entrare nell'eredità dei beni di famiglia, purché nel testamento i
genitori ne avessero fatto esplicita menzione.
La norma
stabilita nel cap. 22 dello statuto di Bassanello è, invece, perentoria e non
ammette eccezioni: "statuimo et ordiniamo che femina dotata et da dotarsi" che,
cioè, ha già avuto la dote o è destinata ad averla da uno qualsiasi dei membri
della famiglia, (" patre et matre, nonno et nonna, fratello carnale o nipote
maschio") non dovrà succedere ("non succeda"), nei beni e nella eredità della
famiglia, insieme con il fratello carnale o con suo nipote. E ad eliminare
qualsiasi dubbio o cavillo ribadisce "exclusa una volta, se intende perpetuo
exclusa et non temporale".
La norma
valeva anche nel caso di beni fraterni: di due fratelli, se uno moriva,
l'eredità doveva andare all' altro o ai figli o ai nipoti di questo. La sorella
poteva succedere nel solo caso in cui tutti i fratelli fossero morti senza
figli. A conclusione di questa norma, così ammoniscono gli statuari: "la donna
stia solo contenta di la dote promessa o da promettergli per li prenominati, et
però non possa domandare: et la dote, se intenda essere in loco della leggittima:
et questo habia loco in presente et in futuro".
Di regola,
la dote costituita con atto notarile era formata di beni mobili. Il marito
nell'acquisire la proprietà si assumeva l'obbligo del mantenimento della moglie.
Se invece la dote era costituita di beni immobili, al marito ne era affidata
l'amministrazione e la riscossione dei frutti, ma la proprietà rimaneva sempre
della moglie tanto che senza il suo consenso, nessun bene poteva essere venduto
né usato in garanzia. Da questa premessa deriva la norma stabilita nel capitolo
23: "quelli che hanno l'obbligo di mantenerla e se si rifiutassero debbono
restituirle la dote per intero". Il capitolo considera anche l'ipotesi di una
separazione, in cui il marito, attraverso il Vicario, abbia richiesto alla
moglie ("si fosse protestato leggittimamente") di tornare a vivere con lui. Se
"entro il termine" stabilito dal Vicario, ella non ritornava a casa, avrebbe
perso ogni diritto agli alimenti, alla dote e, perfino, di promuovere un
giudizio a riguardo, a meno che "non havesse iustissima causa". Se, infine,
fosse rimasta vedova, aveva il diritto di rientrare in possesso della dote entro
un anno e di essere mantenuta nel frattempo, "interamente", con i beni del
marito. Dei beni dotali di cui, alla morte del marito era rimasta in possesso
ella aveva, sì, facoltà di poterne disporre per testamento, non però di
assegnarne una quota maggiore della quarta parte, ad uno dei suoi figli, in
pregiudizio di altri, "tanto maschi quanto femine". Entro la stessa misura
doveva tenersi, se non avesse avuto figlioli, nei confronti del marito. Per
poter lasciare a lui una quota superiore non solo per testamento ma anche per
altre vie, come lascito, donazione o altra forma di contratto, ci voleva
"espressa licentia et consensu et praesentia" di parenti a lui prossimi ("de lui
consanguinei più attinenti"). E questo "non volemo habia loco a cose pie né
centra ecclesiastica libertà").
Il cap. 26
riporta il lungo elenco dei giorni "feriali", dei giorni, cioè, in cui, per
motivi religiosi e "per uso et comodità del popolo", come per esempio il tempo
di mietitura o di vendemmia, venivano sospese le sedute del Vicario per
"amministrare la giustizia", a meno che non si presentassero casi urgenti che
richiedevano soluzioni immediate e "poteva esser pericoloso retardarli".
Non si
amministrava la giustizia civile nelle domeniche, nelle feste della Madonna,
degli Apostoli, di San Lanno, con il contorno di tre giorni prima e tre giorni
dopo; nel periodo di tempo compreso dal primo giugno al 18 agosto, in cui si
raccoglie il grano; nelle feste di Natale, dal 21 dicembre al 2 gennaio
compreso; tre giorni prima e tre dopo la festa di San Sebastiano; otto giorni
prima e otto dopo la festa di San Matteo (21 Settembre), in cui si faceva la
vendemmia; tre giorni prima della quaresima, tempo di carnevale; dalla domenica
delle palme a tutta l'ottava di Pasqua; tutti i venerdì di marzo; quattro giorni
prima e quattro dopo la "pasqua delle rose" (Pentecoste); tutti i giorni di
festa comandati dalla Chiesa: con l'avvertenza che se "nell'acto civile" se,
cioè nell'ordinamento civile, quel giorno era compreso tra i giorni lavorativi
doveva considerarsi "nullo ipso iure".
La
procedura sommaria (cap. 27) che veniva cioè amministrata senza il rispetto
della prassi normale e delle norme procedurali, poteva esser seguita soltanto in
alcuni casi particolari: quando si trattava di dover dare un tutore o un
curatore ai minorenni; nei rendiconti amministrativi; nelle cause riguardanti la
chiesa, le persone ecclesiastiche, "i pupilli et le vedove et altre miserabili
persone" e infine per le strade e gli edifici,"perchè si schivino i litigi".
Dall'esame
dei capitoli di questo libro si ricava l'impressione di una società governata su
basi rispondenti ai principi fondamentali di giustizia, particolarmente per
quanto concerneva la difesa, attenta e scrupolosa, del diritto di proprietà e la
salvaguardia dei diritti degli orfani. Le norme, espresse in forme non
sofisticate né elaborate ma a tutti accessibile, corrispondono di fatto ai
principi generali del buon senso e del rispetto della persona umana. Non si
riscontrano norme che codifichino soprusi né forme di ingiustizia.

[1] - Negli statuti di Orte (Libro
II, Cap. I) era sufficiente che il castaldo avesse proclamato ad alta voce per
due o tre giorni, non dinanzi alla casa,
ma in piazza, sulle scale di Santa Maria,
il nome del citante, il nome del citato e la motivazione per cui questi era
stato citato.
[2] - Negli statuti di Orte, il
problema era affrontato nei capitoli 4 e 33 del secondo libro: nel quarto molto
articolato e complesso, venivano indicate
norme sulle testimonianze, sui limiti e
sulle regole da osservare, gli altri contratti, le ultime volontà e le
guarentigie. Con il 33 si negava al
debitore la facoltà di offrire in vendita
tutti i suoi beni vincolati a favore del suo creditore; questi poteva scegliere
e accettare la parte che
soddisfasse il suo credito, accresciuto di
un quarto.
[3] - Il cap. 18 ci offre un
elenco puntiglioso degli atti per i quali era prevista la spesa per la carta e
la scrittura nelle diverse fasi del processo.
Gratuita era solamente la risposta scritta
alla petizione presentata.
[4] - A Orte questo registro era
chiamato "liber speculi civitatis", il libro che rispecchiava fedelmente il
volto della città; i priori dovevano consultarlo
in occasione dell'elezione alle cariche
pubbliche, che allora avvenivano per sorteggio. Se fosse uscito dal bussolo il
nome di qualcuno annotato
in questo libro, il Podestà doveva
annullarne l'elezione, a meno che entro tre giorni non avesse saldato ogni sua
pendenza.
[5] - Statuto di Bassanello:
"Addita, capitoli danni dati" pag. 48 e seguenti. Documenti o allegati pag. 54 e
seguenti.

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Delli Malefitii
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Dei Danni Dati |
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LE AGGIUNTE E GLI ALLEGATI -
Le Aggiunte
e gli Allegati |
Gli Accordi con i Paesi Confinanti sui "Danni Dati" |
| Il
Castello di Palazzolo |
l'Ordinanza di Francesco Colonna, Principe di Palestrina, Conte di
Carbognano e Signore di Bassanello |
|
San Lanno Protettore di Bassanello
| APPENDICE I -
La Ceramica Vasanellese nel Novecento di Giampiero Mecocci |
Piccolo Dizionario |
|
APPENDICE II -
Statuto della Deputazione Festeggiamenti San Lanno |
Dignità
Magistrali |
Monete |
Ringraziamenti |
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Secoli XVI - XVIII |

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