LIBRO
PRIMO - PARTE PRIMA
Il
Magistrato

Se gli "Statuti della
città di Orte" si aprono con un lungo capitolo sui diritti ed i doveri del
Podestà e di tutti i membri della sua "famiglia", lo statuto di Bassanello,
inizia "in primis" con il capitolo "della electione degli officiali et loro
arbitrio".
Alla luce della
premessa, era questa, infatti la vera novità emersa all'interno della vita
cittadina. I rapporti giuridici, fino allora regolati dietro la copertura del
principe, dalla volontà insindacabile e spesso vessatoria del Vicario venivano
finalmente fissati con norme scritte, l'attuazione delle quali, se continuava ad
essere affidata al Vicario, la loro osservanza era , però, garantita dalla
presenza degli ufficiali e assicurata dai capitoli IV, V, VI e CXXXX dello
statuto. Non senza una ragione, nell'ordinamento generale, il capitolo IV "dei
sindacatori" precede immediatamente quello che riguarda il Vicario. Con esso
infatti si stabiliva di sottoporre il vicario e i suoi ufficiali, al termine del
loro mandato, a un "sindacato della bona et mala iustitia", e si ordinava di
custodire gelosamente, a "corte" e nella "camera" del Vicario, il testo
originale dello statuto, perché nessuno "presumesse" dì portarlo fuori e di
contraffarlo.
La comune
soddisfazione di essere usciti dalla condizione di servi, e di avere conquistato
il diritto di contribuire, con propri rappresentanti, ad affrontare i problemi
della comunità, traspare nel capitolo I, dove si afferma che "la electione degli
ufficiali" rispondeva alla "comune utilità delli uomini di Bassanello" e con
essi si "levava in parte il fastidio alli Signori" che, standosene abitualmente
a Roma, lontani quindi dalla vita quotidiana del paese, "non potevano intendere
il bisogno della comunità".

Lo Statuto di Bassanello

Il diritto di
scegliere i quattro uomini che dovevano affrancare il Vicario nel disbrigo ("expeditione")
delle faccende cittadine ("delle cose pubbliche") era comunque riservato non
agli illustrissimi signori' o vero "locotenenti", ma ai capi famiglia, secondo
il principio della comunità intesa come una grande famiglia, formata
dall'insieme delle piccole famiglie. Ogni anno, nelle feste di Natale e ai primi
di Luglio, questi dovevano riunirsi in una piazza del paese, in apposita
assemblea che era valida solo se vi partecipava la maggioranza assoluta dei suoi
componenti, ed eleggere "quattro uomini discreti et de bona fama" perché
soprintendessero degnamente alla retta amministrazione "delle cose della
comunità".
Due erano le qualità
che in essi si richiedevano: che fossero "discreti" e che godessero "bona fama".
Il termine
"discreto", qui comunemente usato per indicare persona "riservata", va inteso
nel senso etimologico in cui fu usato per la prima volta nel sec. XII da Bono
Giamboni: participio passato del verbo latino "discernere", per indicare,
appunto, un uomo prudente, che sa ben distinguere ed è ben accorto nel valutare,
che gode, quindi, di buona fama ed è stimato da tutti. Prima di prendere
possesso della carica, i quattro prescelti dovevano giurare davanti al Vicario
di assolvere il loro doveri "bene e con diligenza". Il capitolo elenca
specificatamente quali fossero questi doveri: amministrare le cose della
comunità; provvedere "al quieto et pacifico vivere della terra" [1]; "esser
favorevoli alla chiesa, a ospedali, a orfani et vedova et ad altre miserabili
persone"; far fronte alle necessità comuni; riunire il popolo a consiglio
generale; render conto della loro amministrazione alla fine dell'ìncarico.
Tra le necessità
comuni di primaria importanza il capitolo ricorda, in particolare la provvista
del sale e l'imposizione della dativa, a seconda della necessità, e imponeva
agli ufficiali di non concedere, mai e per nessun motivo, il sale "a credito", e
di riscuotere il prezzo all'atto steso della consegna. Per giustificare quest'ordine,
che poteva apparire talvolta odioso agli occhi dei più poveri, gli statutari
sentirono il bisogno di spiegare che il tesoriere del sale a Roma era molto
esigente e, se la comunità non era in grado di pagare "alli tempi ordinari",
inon esitava a "far rappresaglie", cioè a sospendere immediatamente il
rifornimento. Particolare interesse sul piano storico è, inoltre, la
precisazione degli statutari sull'uso della "dativa", per reperire in breve
tempo la quantità di denaro necessario a coprire spese urgenti e impreviste.
Il termine derivava
dall'originaria "dadìa" del latino medioevale, con imitazioni della "di" in
"ti", "dadia" da cui poi dazio, e veniva usato per indicare una somma di denaro
da raccogliere per il mantenimento del signore e della sua corte: Era perciò
come una "colletta" sgradevole e mal sopportata. La somma fissata veniva, di
norma, divisa in tre parti: la prima pesava "prò capite" su tutti i cittadini
maschi, la seconda su tutte le famiglie (il cosiddetto "focatico") e la terza
sui proprietari di bestiame, in proporzione al numero e alla qualità di esso, a
seconda che fossero bestie grosse (buoi, vacche, cavalli e asini) o bestie
piccole (pecore, capre e maiali).
Dopo la rivoluzione
americana, inglese e francese la dativa viene mantenuta con finalità diverse,
come un principio costitutivo di uguaglianza, cui i cittadini si sottomettevano
per contribuire a cercare i servizi di comune utilità e per fornire i mezzi
necessari per l'autogoverno. Ora, sul piano storico (siamo nel primo trentennio
del '500), gli statutari di Bassanello ritengono opportuno chiarire bene che "la
collecta de dativa" e le imposte pagate da tutti i cittadini non servivano a
soddisfare il lusso del principe, ma "alle occorrenze della comunità" cioè alle
necessità comuni. Con questa precisazione, messa lì in forma semplice, come se
fosse cosa ovvia, essi, senza rendersene conto, di fatto anticiparono di due
secoli quella che poi sarebbe stata sbandierata una grande conquista nell'età
moderna.
Il capitolo non fa
cenno al salario che spettava agli "ufficiali", ma ricorda che, in segno di
riconoscimento per il loro servizio e di rispetto per la comunità da loro
rappresentata, erano "franchi et exempti" dal pagare le tasse, e tutti i
cittadini erano tenuti a prestar loro "hobedientia et onore" per tutto il
semestre in cui stavano in carica. Nei confronti degli ufficiali e della
cittadinanza, il Vicario, pur con alcune differenze, svolgeva sostanzialmente la
funzione che in un libero comune svolgeva il Podestà [2] (cap. IV). A Orte, come
del resto in tutti i comuni direttamente dipendenti dal governo centrale, il
Podestà era scelto dal consiglio comunale in seduta straordinaria, doveva
provenire da una città distante almeno 18 miglia [3], durava in carica sei mesi
e non poteva essere rieletto.
Il Vicario di
Bassanello, invece, era scelto esclusivamente dal principe, ne esercitava le
funzioni e rimaneva sul posto "ad nutum domini" finché, cioè, fosse piaciuto al
Principe. Se, però, fino allora, nell'esercizio delle sue funzioni, egli era
tenuto a rispondere solamente al Principe, ora, con la promulgazione dello
statuto, anch'egli era tenuto a svolgere la sua autorità nell'ambito delle norme
fissate, e a vigilare, a sua volta, perché tutti le osservassero.
Dice, infatti il cap.
V nella breve frase di apertura: "Poco sarria utile havere gli statuti et legi
municipali se non ci fossero gli ufficiali et vicari quali le mandassero ad
exsecutione".
Anche il Vicario,
nell'assumere la carica, doveva perciò, promettere con giuramento "di esser
fedele" ai Signori di Bassanello e alla comunità, e di osservare "bene et senza
alcuna fraude" gli statuti.
Anch'egli aveva delle
regole da rispettare: non poteva, infatti, allontanarsi da Bassanello "senza
licentia dei signori et suo factore", doveva annotare "nel libro" tutti gli atti
civili e criminali, le accuse di danni dati durante il tempo del suo ufficio;
osservare gli statuti, le consuetudini del luogo e il diritto canonico e civile;
anch'egli, come gli ufficiali, doveva essere "amorevole" per le chiese, per gli
ospedali, per i fanciulli e le vedove e "per altri miserevoli persone et
religiosi". Lo statuto ammonisce, infine, di non chiedere "per le scritture",
cioè per i documenti da rilasciare, più di quanto nello statuto era stabilito
[4] e prevedeva due casi di multa, ambedue salati: cinque "libre" di denari
paparini per ogni giorno di assenza da Bassanello non autorizzata, e "perdimento
del salario" se non avesse pubblicato, come si è soliti pubblicare, i libri "li
strumenti et controlli" ben numerati" nel principio et in fine", affinchè
abbiano piena fede in ogni tempo.
Il salario a lui
dovuto venne fissato dai signori Laura Orsini e Nicola della Rovere, con una
apposita informazione, da inserire come aggiunta nello statuto, il 17 novembre
1533, e venne pagato dal fattore in ragione di 20 carlini al mese. Allo
stipendio fisso venivano aggiunte le competenze a lui riservate per le cause
civili e criminali. Egli aveva però l'obbligo di vivere in un alloggio fuori dal
castello ("della corte") "a spese sue".
L'accenno al salario
introduce sullo sfondo della vita cittadina la figura del Fattore. Questi non
rientrava ufficialmente nelle cariche istituzionali ma, in realtà era l'occhio
vigile del Principe che seguiva come un'ombra il suo Vicario: era, insomma, il
vero controllore del potere. Lo statuto ne fa appena un fuggevole cenno: pagava
il salario al Vicario, ne sorvegliava l'attività, sceglieva insieme con gli
ufficiali i suoi sindacatori, gli concedeva il permesso di assentarsi per
qualche giorno e controllava se erano in ordine i libri degli "istrumenti"
notarili e dei contratti che aveva l'obbligo quando scadeva dall'incarico, di
pubblicare e consegnare a lui e agli officiali del comune.
Che nell'ordinamento
generale degli statuti il cap. IV, "della electione dei scendicatori ad
scendicare (dei sindacatori a sindacare ) el Podestà", preceda immediatamente il
capitolo del Vicario non ci sembra fatto di poco conto. Anche qui, non si tratta
di una collocazione puramente casuale: essa è, invece, il frutto di una scelta
consapevole e ben meditata, che ha il preciso significato di un avvertimento: e
cioè, colui che era stato chiamato dal principe a svolgere sul posto la funzione
di rappresentarlo, prima ancora di conoscere ciò che era tenuto a fare, doveva
ricordare che con lo statuto era stato stabilito un rapporto nuovo tra il
principe e i suoi sudditi, e perciò a nessuno era più concesso di comportarsi a
suo piacimento. Per ogni caso, c'era sempre una norma da rispettare, non solo da
parte del popolo, ma anche degli ufficiali e del Vicario, senza alcuna
eccezione.
Tutti coloro, dunque,
che dal consiglio generale e dal principe venivano investiti di una
responsabilità nell'amministrazione della vita cittadina, dovevano sapere che,
alla fine del loro incarico, se qualcuno avesse presentato qualche protesta, i
loro atti sarebbero stati sottoposti a controllo e giudicati in maniera
rigorosa, alla luce delle norme statutarie." Ce pare cosa molto honesta", dicono
gli statutari (cap. IV), "che il Vicario quale ha administrato rascione alli
uomini de Bassanello habia ad rendere conto della bona et mala iustitia (quod
absit) et stare ascindacato come in tucti li lochi boni se costuma".
Il Vicario poteva
agire con onestà e disinteresse "a servizio" del bene comune oppure in maniera
disonesta badando solo a trarre da ogni azione un proprio personale vantaggio.
Era giusto, dunque, che anche lui avesse a render conto "della bona et mala
iustitia" come avveniva appunto in tutti "li lochi boni". Ci sembra,
inoltre, necessario sottolineare un'altra importante novità,'rispetto ai feudi
al di fuori dello Stato Pontificio. I tre sindacatori del Vicario venivano
"eletti", cioè scelti, non dal Signore, ma dagli ufficiali, da coloro cioè che
il popolo aveva scelto come esecutori delle norme statutarie, anche se poi la
loro scelta doveva avere l'approvazione del fattore.
Il sindacato
consisteva in un esame accurato e pignolesco di tutti glì atti compiuti "in lo
tempo del suo uffizio" e, anche per questo, c'era una procedura da seguire (cap.
VI). I tre sindacatori, scelti di comune intesa dagli ufficiali e dal fattore,
dovevano anzitutto prendere in consegna i libri "e altre scritture pertinenti
allo uffizio del Vicario", e custodirli dopo averli sigillati, in attesa di
consegnarli al nuovo Vicario. Quindi ordinavano al castaldo [5] di passare per
il paese a mettere il bando "la sera per la mattina" che, se qualcuno avesse
avuto qualcosa da lamentare nei confronti del Vicario, poteva liberamente
presentarsi ai sindacatori e esporre le proprie lagnanze alla presenza del
notaio che le avrebbe raccolte e stese per iscritto.
A ciascuna querela il
Vicario doveva dare una risposta, anche questa per iscritto."Finiti li tre dì",
i sindacatori insieme con il notaro esaminavano in maniera accurata e rigorosa
le accuse e la difesa e, alla luce delle norme statutarie, se avessero trovato
il Vicario colpevole di non aver osservato lo statuto o di non aver fatto "iustitia
ad alcuna persona", nel termine di due giorni dovevano condannarlo a riparare il
malfatto o il maltolto. Se, invece, non lo avessero ritenuto colpevole lo
dovevano assolvere per sentenza, e se non avessero emesso sentenza entro tre
giorni il Vicario doveva ritenersi assolto "ipso iure".
Nella magistratura di
Bassanello, cioè nel complesso degli organi e dei funzionari che rivestivano ed
esercitavano funzioni esecutive ed amministrative, non vi erano altre cariche
istituzionali: mancano il giudice, il notaio, il cancelliere, il massaro, il
baiolo, insomma tutto l'apparato amministrativo che rendeva ammirevole e
veneranda la rappresentazione visiva della città e della sua dignità.
Un notaio era
certamente presente nella comunità: viene, infatti, citato in diversi capitoli.
Non è però annoverato, in quanto tale, tra i componenti la magistratura, non ne
è parte integrante con compiti specifici da attuare sotto giuramento: è chiamato
di volta in volta, come appare dal cap. VI, a seconda delle necessità.
Sono invece presenti,
con incarichi che richiedevano particolari esperienze di vita e di costume, i
viali e i veditori. L'importanza della presenza dei "viali" per l'ordinato
svolgimento della vita della comunità, è messa in luce dal cap. II: la loro
presenza è definita "più che necessaria in le occorrentie degli homini de
Bassanello". A differenza degli ufficiali, i viali, in numero di quattro, non
erano scelti dal consiglio generale, ma "dai signori o dai loro locotenenti",
cioè dal Principe o dai suoi incaricati, entro il mese di Gennaio tra gli "homini
maturi et discreti". Anch'essi, prima di assumere l'incarico, dovevano giurare
di comportarsi con onestà e retta coscienza. Era loro specifico compito
provvedere alla manutenzione delle strade e delle fontane, stabilire, su
richiesta delle parti, dove una strada cessava di essere pubblica e dove
cominciava a diventare privata, in rapporto a edifici, orti, vigne, campi e
possedimenti, sia "de fore" che dentro il paese. Non solo, ma era riservata a
loro l'autorità di assegnare, al proprietario di un terreno che non avesse via
di accesso, uno stradello, il meno dannoso possibile, adatto però a raggiungere
il terreno "a una bestia con la soma" (libro V, Cap. 114). In questi casi, se
qualche confinante avesse impedito il transito, veniva punito con una multa di
20 soldi ogni volta, "et la via stia ferma che fusse assegnata per li viali". Se
poi (e talvolta poteva succedere) chiamati a risolvere casi intricati, per non
andare incontro a risentimenti e a odiosi sospetti, cercavano di lavarsene le
mani e si ricusavano per qualche motivo di intervenire, il Vicario era tenuto "astringuerli
de facto ad instantia de le parti" (a costringerli in ogni modo su richiesta
delle parti). Per le procedure che dovevano seguire, si potrebbe dire che,
grosso modo, i viali costituissero come un piccolo tribunale di pace: dapprima
essi dovevano sentire le ragioni dell'una e dell'altra parte e, tenendo conto
delle consolidate consuetudini locali ("intese delle differenze delle parti et
di costumi della terra"), consultare "un doctore non sospetto" e infine decidere
("per sententia terminare").
Assai significativa è
la norma che riguarda le spese del processo.
I contrasti per
diritto di proprietà sono sempre pericolosi e sfociano non di rado in liti e
risentimenti e, purtroppo, perfino, in fatti di sangue. Cosa più saggia sarebbe
risolvere ogni questione in via bonaria e con reciproca comprensione. Coloro che
volevano seguire la via del giudizio dovevano, perciò, sapere che le spese
processuali, nella misura di 10 libre di denari papalini, sarebbero state pagate
non da chi perdeva ma da ognuna delle parti.
La sentenza da loro emendata aveva valore risolutivo, veniva scritta nel libro
del Vicario "di per mano del notaio" e avrebbe fatto testo "fino a che lo
superiore iudichi non serrà revocata", vale a dire fino a quando "il signore"
non decidesse di annullarla. Questa piccola clausola, che ricorre anche altre
volte, segna il vero limite degli statuti feudali. Essa ci dimostra che, accanto
alla volontà della comunità che "statuisce" le norme della propria convivenza
secondo i principi della consolidata tradizione romana, c'è anche la "volontà"
insindacabile del "signore" che ordina, si, di rispettarla, ma si riserva anche
il diritto di sospenderla, per ragioni che lui solo conosce e di cui a nessuno
deve render conto, anche se emanate da organismi che gli statuti gli riconoscono
il diritto di costituire con persone di suo gradimento, come appunto nel caso
dei viali. Ne risulta una condizione civile più avanzata di quella degli statuti
ottocenteschi, elaborati e concessi ("ottriati") direttamente dal sovrano, ma
non rispondente ancora appieno alle aspirazioni popolari.
Intimamente connesso
con il capitolo dei viali è quello dei veditori top. III). Il consiglio generale
li sceglieva all'inizio dell'anno, anch'essi in numero di quattro, tra persone
esperte "in nelli lavori et cose rurali et de bona coscientia" perché si
recassero, su richiesta, a verificare "de visu", "con diligenzia", i danni
arrecati ai beni immobili "tanto da homini quanto da animali" e stimarne, in
termini quantitativi, la consistenza, "secondo iudicio delle loro coscenzia". Il
loro compito era di andare, entro tre giorni, prima a vedere e, poi, di riferire
al Vicario il risultato delle loro valutazioni. Il Vicario, a sua volta, avrebbe
provveduto a imporre lui stesso al colpevole la somma da pagare come
risarcimento.
I veditori che costituivano, sotto certi aspetti, un organo di equilibrio, erano
eletti dalla comunità per garantire i giusti interessi di tutti, sia dei
danneggiati che dei danneggiatori. Essi non avevano, come i viali, poteri
decisionali ma solo consultivi; le loro conclusioni erano il risultato di una
valutazione collegiale ed erano accettate solo se la verifica era stata fatta
almeno da due di loro. Il vicario che doveva trascrivere nell'apposito libro il
testo delle loro conclusioni, nell'imporre la multa, non poteva discostarsi di
molto dalle loro decisioni. Per questo loro servizio erano pagati da chi li
aveva chiamati: un baiocco, se il luogo da controllare era entro i confini del
territorio ("infra le guardie"); sei quattrini, se al di là dei confini ("fora
le guardie"); se, poi, bisognava recarsi "in quel di Palazzolo", due baiocchi.
Il
capitolo prevede anche l'eventualità che venissero chiamati a verificare il
danno in tempo di estate, quando urgevano i lavori di campagna e nessuno dei
quattro era disponibile: in tal caso, "de licentia della corte", il padrone
poteva far eseguire la stima da due altre persone, le cui valutazioni,
confermate con giuramento, avevano lo stesso valore [6].

[1]
- Nei secoli XVI-XVII si indicava con questo termine un paese con un suo
territorio. Il titolo di città era riservato di norma, solamente per quei centri
che erano sede di diocesi.
[2]
- Cfr: gli "Statuti del Comune di Orte" - trascrizione e traduzione di Don Delfo
Gioacchini, con la consulenza storica e letteraria di Aulo Greco con la
collaborazione di Maria Teresa Graziosi. Ed. Ente Ottava Medievale. Libro I c. I
pag. 25 e seguenti.
[3]
- Nel 1535 fu stabilito che il Podestà non potesse provenire se non da una di
queste quattro città: Todi, Spoleto, Cittaducale e Rieti.
[4]
Come si vede, il fenomeno delle tangenti era già diffuso !
[5]
- Con questo nome venivano chiamati nel comune medioevale i capi delle varie
arti. Il termine venne poi esteso ad indicare l'amministratore di una azienda
agricola e, quindi, ad un inserviente del comune che aveva il compito di
notificare le citazioni giudiziarie e di andare nelle case a pignorare i beni
mobili. Negli Statuti di Orte e di Bassanello avevano, appunto, questa funzione.
[6]
- La figura dei veditori era presente anche negli statuti di Orte, con ben altra
funzione, quella, cioè, di valutare e prevedere se il raccolto delle biade e il
frumento in tutto il territorio sarebbe stato sufficiente per i bisogni della
comunità.

MENU' PRINCIPALE
|
Perchè Questo Libro ? |
La
Deputazione Classe 1956 |
Prefazione
| Introduzione |
LIBRO PRIMO PARTE PRIMA -
Il Magistrato |
LIBRO PRIMO PARTE SECONDA -
Codice
Civile |
LIBRO TERZO -
Delli Malefitii
|
LIBRO QUARTO -
Dei Danni Dati |
|
LIBRO QUINTO -
Delli Straordinari |
LE AGGIUNTE E GLI ALLEGATI -
Le Aggiunte
e gli Allegati |
Gli Accordi con i Paesi Confinanti sui "Danni Dati" |
| Il
Castello di Palazzolo |
l'Ordinanza di Francesco Colonna, Principe di Palestrina, Conte di
Carbognano e Signore di Bassanello |
|
San Lanno Protettore di Bassanello
| APPENDICE I -
La Ceramica Vasanellese nel Novecento di Giampiero Mecocci |
Piccolo Dizionario |
|
APPENDICE II -
Statuto della Deputazione Festeggiamenti San Lanno |
Dignità
Magistrali |
Monete |
Ringraziamenti |
|
Pagina Iniziale del Libro Bassanello la Vita Sociale - Civile e Politica nei
Secoli XVI - XVIII |

.gif)
Copyright ©
del Libro " La
Vita Sociale, Civile e Politica..... "
dei Rispettivi Autori
- Tutti i Diritti Riservati
Copyright ©
del Sito Web di Vasanello (VT) dall'Anno 2000 dei Rispettivi Autori e del Webmaster:
Andrea Di Palermo
- Tutti i Diritti Riservati -
Info Line:
349.4964471
E-Mail:
webmaster@vasanellovt.it
Facebook (Social Network)
Andrea
Di Palermo - Contact MSN (Chat) Messenger:
dpandrea@live.it

